Iniziative finanziarie
14/02/2008
Decreto Lgs 231/2007 Antiriciclaggio

Dal 30/4/2008 il divieto per lo scambio di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (es.Certificati di deposito) tra soggetti diversi diventa per importo:
superiore o UGUALE a 5.000,00 euro – ex superiore 12.500 euro - (Art.49 D.Lgs 231/2007)

Con riferimento agli assegni dopo il 30 aprile 2008: 

  • I moduli di assegni bancari della Banca di Credito Cooperativo di Pachino saranno rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità; gli assegni in forma libera saranno rilasciati solo su richiesta scritta del cliente.
  • Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
  • Gli assegni bancari emessi all’ordine del traente (es. me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una Banca o a Poste Italiane Spa.
  • Il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5.000 euro senza la clausola di non trasferibilità, potrà essere richiesto dal cliente per iscritto.
  • Per ciascun modulo di assegno bancario, circolare o vaglia cambiario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente la somma di 1,50 euro a titolo di imposta di bollo. Sugli assegni emessi in forma libera dovrà essere indicato, a pena di nullità, il codice fiscale del girante in relazione ad ogni singola girata.
  • Quindi, fino al 30/4/2008 gli assegni bancari e circolari devono recare la clausola di intrasferibilità se superiori a 12.500,00 euro. Solo dopo tale data la dovranno avere se superiori a 4.999,99 euro.
  • Gli assegni ‘vecchi’ ancora in dotazione ai clienti potranno essere utilizzati anche dopo il 30/4/2008 munendoli della clausola di non trasferibilità indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario.
  • L’importo limite inferiore delle frazionate resta posto, fino a eventuale nuova comunicazione dell’ ABI, a 3.098,74 euro.